Accesso agli atti: Equitalia condannata per il silenzio-rifiuto
TAR Lazio-Roma, sez. III, sentenza 13.03.2013 n° 2660 (Alessandra Rizzelli, Maurizio Villani)
Con sentenza 6-3 marzo 2013, n. 2660 il Tar Lazio ha accolto il ricorso ex art. 116 c.p.a. proposto da un contribuente avverso il silenzio rifiuto di Equitalia Sud Spa formatosi su un’istanza di accesso agli atti.
Nello specifico, il ricorrente attraverso l’istanza de quo aveva richiesto di poter prendere visione ed estrarre copia di tutta una serie di documenti e, in particolar modo:
• degli atti e dei documenti sottesi ad un’avvenuta iscrizione ipotecaria su di un immobile di sua proprietà;
• degli atti e dei documenti dai quali poter evincere i nomi dei responsabili del o dei procedimenti sottesi a detta iscrizione.
Tale documentazione si rendeva necessaria per il contribuente al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa, sia relativamente alla legittimità dell’iscrizione ipotecaria, sia con riferimento ad un processo penale pendente in fase di appello nei confronti del funzionario responsabile della cartella, sia infine per la richiesta di risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a. per responsabilità del legittimo esercizio dell’attività amministrativa.
A seguito del silenzio rifiuto e all’impugnazione dello stesso innanzi ai giudici amministrativi, il Tar Lazio correttamente ha accolto il ricorso del contribuente sottolineando in particolare come <>.
I giudici amministrativi, infine, non hanno mancato di rilevare come il diritto di accesso agli atti sia un diritto soggettivo e, pertanto, è compito del giudice, laddove vi sia un interesse concreto, diretto e attuale del ricorrente all’ostensione richiesta, ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, sostituendosi all’amministrazione e ordinando un “facere” pubblicistico.
(Altalex,4 aprile 2013. Nota di Alessandra Rizzelli e Maurizio Villani)
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