S.O.S. Amianto Fiamme Gialle – sentenza a sorpresa
La sentenza n. 186/2011/Pensioni, pubblicata il 10.10.2011 dalla Corte dei Conti del FVG di Trieste, ha respinto, a sorpresa, il ricorso dell’appuntato scelto in congedo della Guardia
di Finanza B. F. (iscritto per motivi professionali nel Registro Regionale degli Esposti all’Amianto del FVG e affetto da varie patologie) finalizzato al riconoscimento dei diritti previdenziali per esposizione qualificata ultradecennale all’amianto per i periodi di servizio prestati dal 1985 al 2008, a Trieste, presso il Porto Nuovo/Molo F.lli Bandiera
15 e la caserma G. di F. “Campo Marzio” di via Fiamme Gialle 6. In merito alle notevoli evidenze, emerse in causa, a riguardo dell’inquinamento ambientale per amianto dei predetti siti, a nulla sono valsi, gli sforzi del difensore legale del graduato e del suo Consulente Tecnico per avvalorare la tesi di inquinamento ambientale (in particolare per quanto riguarda l’edificio di via Fiamme Gialle 6) superiore ai limiti di Legge (0,1 ff.ll sulle otto ore lavorative), ciò in opposizione ad una consulenza Tecnica d’Ufficio assolutamente ritenuta da rinnovare o da discutere, in subordine, per i necessari approfondimenti del caso. Riportiamo, in proposito, tratto dalla sentenza stessa, uno stralcio più che significativo sulle motivazioni reperibili in atti:
<<[…] Tuttavia anche ad
ammettere, per ipotesi, la fondatezza degli argomenti del consulente del
ricorrente in merito ad una risalente grave di degrado della centrale di
trattamento dell’aria e quindi la rilevanza dell’esposizione lavorativa
all’amianto su otto ore al giorno in tale Caserma, ciò potrebbe essere
ovviamente ammesso, per il Sig. B., solo per i due o tre anni ivi
trascorsi dal 16.10.1989 sino alla bonifica della Caserma
dall’amianto attuata negli anni 2000/2001, nella quale fu rimosso l’impianto di
condizionamento oggetto del discutere. Pertanto se anche, in ipotesi, si
addivenisse a dichiarare essere sussistita una qualificata esposizione
lavorativa all’amianto del ricorrente in tali due o tre anni, tale accertamento
non consentirebbe al Sig. B. F. di accedere ai benefici previdenziali richiesti,
in quanto l’art. 13, comma 8, della L. 257/1992, presuppone una accertata
esposizione lavorativa all’amianto “per un periodo superiore a dieci anni”.
[…]>>
Motivazioni molto
difficili da accettare per il ricorrente (condannato tra le altre al pagamento
delle proprie spese processuali e della tanto contestata Consulenza Tecnica
d’Ufficio), che impediscono la rinnovazione della CTU e, soprattutto,
l’approfondimento delle risultanze emerse, richiesti vivacemente anche
nell’interesse collettivo. E’ infatti singolare osservare come nel dispositivo
finale il computo del periodo, dal 16.10.1989 al 2001, equivalga non certo ai
“due o tre anni” dichiarati dal giudice, ma sicuramente a molto
più di dieci, cioè quanto basta per dar corso al riconoscimento stesso…
Amianto? No Thank You!
– http://www.youtube.com/watch?v=0xnUX29D_eE: Campagna informativa contro l’amianto della
Webcommunity di Arte e Poesia Anforah.
Trieste, 2 novembre 2011
Fedele Boffoli (in Facebook)
www.Artepensiero.it/Fedele_Boffoli.htm
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