AVVOCATURA COMUNALE, GIUDICI E CANCELLIERI FUORILEGGE: L'ALTRA FACCIA DELLA GIUSTIZIA

AVVOCATURA COMUNALE, GIUDICI E CANCELLIERI FUORILEGGE:

L’ALTRA FACCIA DELLA GIUSTIZIA

Qui di seguito, Vi narriamo l’incredibile odissea giudiziaria dei processi civili, amministrativi e penali, contro l’Amministrazione Comunale e i suoi funzionari, che si trascinano dal 1996, con il beneplacito dei vari giudici via via incaricati, in relazione alla rivendicazione dei più elementari diritti del Movimento per la Giustizia Robin Hood.

Con citazione del 23.10.96, il Movimento per la Giustizia Robin Hood, quale O.N.L.U.S., citava in giudizio il Comune di Milano, onde far cessare l’azione persecutoria in atto nei suoi confronti, volta ad estrometterla con metodi illegali e discriminatori dalla sua sede di Via Dogana 2 in Milano, nonché a soffocare (ricorrendo anche a ripetute violenze e minacce), le sue legittime attività petitorie di raccolta firme, a sostegno di mani pulite e della legalità (molti ricorderanno i banchetti sparsi in tutta Milano, spesso oggetto di sequestri arbitrari e aggressioni da parte di Vigili e Carabinieri).

Si chiedeva di fare luce, altresì, sulle responsabilità di alcuni cancellieri (tra cui il Dirigente, Dr. Minori) che, in concorso con l’Avvocatura Comunale, avevano falsificato una precedente ordinanza, passata in giudicato, che respingeva la domanda di rilascio della sede del Movimento per la Giustizia, nonché sull’anomalo svolgimento della causa civile (ove addirittura è sparito il fascicolo d’ufficio per oltre 4 anni).

Fatti per cui si è richiesto, nei giorni scorsi, la riapertura dei procedimenti affossati e/o arbitrariamente archiviati (R.G.N.R. 4966/96/21, P.M. Napoleone e 4954/99/44, P.M. Gittardi).

La citazione veniva notificata anche al P.M. di Milano, dr. Fabio Napoleone, quale titolare del proc. N. 4966/96/21 (allo stato affossato), il quale già procedeva in relazione all’illecito rilascio di due pretese “copie conformi” dell’ordinanza 1.7.96 del Pretore di Milano, dr. Certo, dolosamente alterate nella parte relativa alla relazione di notifica ricevuta dal Comune di Milano, che era stata scientemente rimossa, in esecuzione del preordinato disegno della P.A. di estromettere con ogni mezzo, il Movimento per la Giustizia dalla sua sede, onde paralizzarne le scomode attività.

Tale espediente, degno di miglior causa, veniva, infatti, attuato (grazie ad oscure connivenze negli uffici giudiziari), allo scopo precipuo di consentire alla difesa del Comune di Milano di proporre, oltre il termine perentorio di gg. 10 dalla notifica, in pieno periodo feriale, un tardivo quanto improcedibile reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso l’ordinanza 1.7.96, che respingeva la richiesta per la reintegra nel possesso dei locali sede dell’Associazione (singolarmente, la discussione del reclamo veniva fissata la vigilia di ferragosto del 1996…).

Con tale citazione si chiedeva, pertanto, accertarsi, in via principale, la falsità materiale e/o ideologica delle copie conformi della predetta ordinanza, prodotte in giudizio dalla difesa Comune di Milano, oltre ad una serie di ulteriori atti e mendaci attestazioni, relative al rapporto locativo dell’immobile per cui è causa, volte ad aprire una partita contabile, per somme esorbitanti e non dovute.

Onde capacitare il lettore dell’accanimento persecutorio e della valenza offensiva dei molteplici comportamenti posti in essere dalla P.A., in danno del Movimento per la Giustizia, giova precisare che, dopo il sequestro della prima “copia conforme”, eseguito dal P.M. il 29.8.96, l’Avvocatura Comunale, ignorando il provvedimento dell’A.G. penale, allo scopo di mantenere in piedi il reclamo, in data 30.8.96, produceva una seconda “copia autentica”, identica alla prima (con le medesime falsità), rilasciatagli dal Dirigente della Cancelleria Centrale, dr. Minori…!!!

Circa le denunciate connivenze va ricordato che lo stesso, Dr. Minori, riporterà, poi, recentemente, “alla luce”, in circostanze non ancora chiarite dal Presidente Istruttore, della 1^ sezione civile, Dr. TARANTOLA, il fascicolo di causa, su cui la difesa del Movimento per la Giustizia ha investito il giudice di disporre accertamenti sull’anomala sottrazione per oltre 4 anni, notiziandone la competente Procura di Brescia (cosa su cui si è tuttora in attesa dei relativi provvedimenti, seppure la causa sia stata ormai assegnata a sentenza).

Dopo avere illustrato e ampiamente documentato le continue persecuzioni a cui sono stati sottoposti gli attivisti dell’Associazione, tutt’oggi persistenti (attraverso continue turbative, irruzioni senza mandato, sequestri di banchetti per la raccolta di firme, materiali di propaganda, fermi, dinieghi di assegnazione locali, sussidi e finanche di occupazione di suolo pubblico per attività petitorie e mostre umanitarie, nonché campagne diffamatorie a mezzo stampa e TG4), si chiedeva, quindi, oltre all’accertamento della falsità degli atti sopraindicati, di inibirsi, in via cautelare, qualsiasi ulteriore turbativa delle legittime attività petitorie del Movimento per la Giustizia, ordinandosi al Comune di Milano l’indifferibile rilascio delle autorizzazioni richieste; ordinandosi, altresì, l’erogazione dei sussidi previsti per le ONLUS.

Nel merito, veniva richiesto di accertarsi e dichiararsi la conclusione di un contratto locativo, tra il Comune di Milano e il Movimento per la Giustizia, a decorrere dal 24.12.94, data della consegna dei locali di Via Dogana 2 e dell’iniziale rapporto di comodato gratuito (in cambio della ristrutturazione degli stessi). Infine, veniva, richiesto di accertarsi la misura del canone, tenuto conto delle agevolazioni concesse alle ONLUS e degli affitti praticati in zona ad altre associazioni, condannandosi il Comune di Milano, ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni, derivanti dai comportamenti “contra legem” .

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., in corso di causa, depositato il 25.10.96, venivano ribadite tutte le richieste cautelari, disponendosi l’acquisizione, in originale, degli atti impugnati di falso e facendo rilevare l’irreparabilità del pregiudizio in essere, derivante dalla lesione di fondamentali diritti politici e soggettivi, ovvero dall’atteggiamento apertamente prevaricatorio, tenuto dalla P.A., volto a soffocare, in radice, qualsiasi legittima attività del soggetto passivo.

Senza provvedere all’acquisizione degli atti impugnati di falso, né a notiziare il P.M., onde consentirgli di conoscere la causa, il G.I. dr. Cappabianca fissava udienza per il 13.12.96, ove a prova dell’esistenza di oscuri interessi dietro il comportamento discriminatorio della P.A., si faceva rilevare circa la pretesa “natura amministrativa” degli atti di diniego che non può più parlarsi di natura amministrativa dell’atto, quando la P.A. pone in essere comportamenti di natura illegittima, che esorbitano le sue funzioni, integrando violazione di un diritto soggettivo pubblico (come è quello di raccogliere firme), assumendo, altresì, rilevanza penale.

Avverso l’ordinanza riservata di rigetto, in data 19.12.96, veniva proposto reclamo, facendo rilevare che il G.I. aveva da una parte omesso di provvedere all’acquisizione degli atti impugnati di falso e di notiziare il P.M. (definendola attività istruttoria) e dall’altra di prendere atto che il sistematico ricorso a comportamenti illeciti e prevaricatori di diritti soggettivi, costituzionalmente protetti, imponeva all’A.G.O. di inibire tali condotte, non riconducibili ad atti legittimi e alle funzioni proprie della P.A. Il reclamo veniva, poi, respinto dal collegio presieduto dal DR. PATRONE e dal DR. BONARETTI (relatore), nei cui confronti risultavano in precedenza sporti più esposti, in relazione alla sparizione di altri fascicoli di ufficio e all’affossamento dei relativi procedimenti attinenti rilevanti interessi economici di noti personaggi legati a Tangentopoli.

All’udienza del 14.5.97 si insisteva per l’acquisizione degli atti impugnati di falso e nei mezzi di prova dedotti, facendo rilevare la persistenza del pregiudizio e il pericolo nel ritardo, derivante dal perdurante diniego di occupare suolo pubblico, in relazione alla promozione della mostra “Pittori contro la guerra” (tenacemente boicottata dal Comune di Milano e dalla Federazione Milanese del PDS – vedasi storia a parte), seppure patrocinata dall’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite a Ginevra, dalla Commissione Europea e dall’UNICEF.

Il ricorso veniva ancora una volta, pretestuosamente, respinto e all’udienza 20.5.98, prendendo atto della ricusazione proposta nei suoi confronti, il dr. Cappabianca sospendeva il procedimento, disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale. Dopo di che il buio assoluto per 5 anni!

SUL FUMUS PERSECUTIONIS E IL DOLO DELLA P.A.

Mentre la “mafia giudiziaria” riusciva così a fare sparire per svariati anni il fascicolo di ufficio, imponendo alla Procura di affossare ogni procedimento, pur trattandosi di gravi reati contro la P.A. (quale è la falsificazione di una Ordinanza del Pretore, passata in giudicato), l’Amministrazione Comunale si faceva giustizia da sé, riprendendosi con la forza i locali di Via Dogana 2.

Attraverso un vero e proprio blitz, senza alcuna autorizzazione dell’A.G.O., che nel frattempo aveva respinto, anche in appello, qualsiasi richiesta in tal senso, condannando, per di più, il Comune di Milano alle spese di lite, il Movimento per la Giustizia veniva spogliato, con violenza e minaccia, di oltre 400 opere d’arte e di tutte le sue attrezzature di ufficio, tra cui computers, fascicoli processuali, archivi, etc. (v. storia a parte).

Che si tratti di una lucida e preordinata strategia persecutoria si può ben intuire dalla circostanza che, il Comune di Milano era perfettamente a conoscenza che i locali in menzione erano esclusivamente adibiti a sede dell’Associazione per l’organizzazione di conferenze, mostre, umanitarie, dibattiti, seminari e “attività socio-culturali, attinenti problematiche ecologiche, legali e politiche”, come attestato dalla stessa U.S.L. di zona, in data 22.1.96, su richiesta di accertamenti dello stesso Comune di Milano.

Ciò nonostante, in spregio alla Verità e alle più elementari regole di buone fede nell’espletamento delle proprie alte funzioni istituzionali, il Comune di Milano, fingendo che sarebbero stati occupati abusivamente da privati, per iniziative non consentite, con Ordinanza Sindacale, in data 13.2.96, si è spinto al punto di ordinare la chiusura del preteso “esercizio pubblico”, nel quale si sarebbero somministrate… (sic!) “bevande alcoliche” .

Attività umanitarie, invero, nei cui confronti l’Amministrazione Comunale, attraverso i suoi funzionari, doveva e deve nutrire evidentemente un accanito “odio politico”, avendo sempre cercato di disconoscere l’esistenza stessa del Movimento per la Giustizia Robin Hood e delle iniziative da questo promosse, seppure patrocinate dalle maggiori autorità in campo internazionale, tra cui l’UNESCO, l’Alto Commissariato per i Diritti Umani, la Commissione Europea, la Regione Lombardia e la Provincia di Milano.

In proposito, va ribadita la denuncia dello scandaloso boicottaggio della mostra umanitaria “Pittori contro la guerra” (di cui sono state svolte ben tre edizioni), che il Comune di Milano si è spinto a sostenere che non sarebbe, neppure, esistita, rifiutando qualsiasi sostegno – invece concesso dalla Provincia di Milano, dalla Regione Lombardia e da svariate autorità sovranazionali – per, poi, infine, smantellare l’intera mostra, in data 8.6.99, attraverso una preordinata azione di spoglio clandestino (approfittando della momentanea assenza degli attivisti impegnati in una manifestazione alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo a Strasburgo), asportando con violenza e minaccia su persone e cose, senza alcuna cura né perizia tecnica, oltre 400 opere e sculture, in gran parte andate disperse o distrutte, oltre arredi, fascicoli processuali, computer e attrezzature di ufficio, pure, in gran parte, andati dispersi, stante l’assenza di inventario, di personale specializzato e l’omessa notifica di qualsiasi preavviso di rilascio e titolo legittimo per procedere (v. la Voce di Robin Hood n. 0).

SULL’ILLEGITTIMITA’ DELLO SPOGLIO VIOLENTO E CLANDESTINO

Sulle modalità illegittime dello sgombero attuato dalla Polizia municipale, in assenza di qualsiasi valido titolo esecutivo, ovvero di valida notifica nei confronti dell’effettivo detentore dell’immobile, è poi doveroso denunciare l’illegittimo rigetto del ricorso, ex art. 703 c.p.c., tempestivamente proposto in data 18.6.99, nonché il successivo reclamo, da parte della Dr.ssa D’ORSI, nonché l’ulteriore ricorso, in sede amministrativa, avanti al TAR ed al Consiglio di Stato.

Ricorsi, tutti, illegittimamente disattesi, con motivazioni incongrue, capziose e prive di qualsiasi logicità ed, infine, oggi, riproposti al Dr. TARANTOLA, di cui è attesa la sentenza a breve.

Circa le domande cautelari volte a tutelare i diritti politici dell’Associazione, in relazione alla sue attività petitorie e ai reiterati dinieghi di occupazione di suolo pubblico, ripetuti per circa nove anni consecutivi, nonché circa le ulteriori domande di inibitoria e di sussidi, si rileva che trattasi di domande strettamente connesse a quelle di merito per cui si insiste per l’accoglimento.

Per la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione si è infatti ricordato come “le azioni possessorie contro l’amministrazione pubblica siano pienamente ammissibili, ove quest’ultima abbia agito “iure privatorum” o abbia posto in essere un comportamento che non si ricolleghi a un provvedimento amministrativo legittimo o giuridicamente esistente, ma si concreti e si risolva in una semplice attività materiale, in quanto per il G.O., in tale ipotesi non opera il divieto di condanna dell’amministrazione ad “un facere”, il quale si applica in relazione alle attività da quest’ultima compiute nell’ambito dei suoi poteri e delle sue finalità istituzionali” (Cass. n. 5136 del 9.6.97, n 1713 e 891 del 1955 n. 9459 del 1989, n. 1151 del 1993).

Orientamento ribadito, anche, dalle Sezioni Unite che hanno più volte avuto occasione di precisare che l’esperibilità del rimedio di cui all’art. 700, nei confronti della P.A. è pacificamente ammesso qualora si tratti, “non già dell’adozione di provvedimenti nell’ambito di svolgimento dell’azione amministrativa, bensì della rimozione di situazione materiali, riconducibili alla iniziativa della P.A., che si presentino in contrasto con i precetti posti dalla prudenza e dalla tecnica a salvaguardia dei diritti soggettivi altrui” (C. n. 2148/92).

SULL’OBBLIGATORIETA’ DELL’INTERVENTO DEL P.M. E LA NULLITA’ DELL’INTERO PROCEDIMENTO PER INVALIDA COSTITUZIONE DEL GIUDICE MONOCRATICO

Sul punto si è rilevata la pregiudiziale e assorbente eccezione della necessaria rimessione in ruolo della causa e di chiamata del P.M., al fine di consentirgli di conoscere la causa e di svolgere le proprie autonome conclusioni. In proposito si ricorda che ai sensi degli artt. 50 bis e quater c.p.c. e del nuovo testo, art. 48, c. II, ordinamento giudiziario, di cui al R.D. 30.1.1941 n 12, trattasi di causa da decidere in sede collegiale, sia perché concerne la proposizione di una querela di falso, sia in quanto le relative questioni di diritto sono state più volte al vaglio dell’organo collegiale, a seguito dei diversi reclami proposti.

Giova ricordare ancora che anche nel caso di querela proposta “incidenter” nell’ambito di una causa devoluta al giudice monocratico, sorge una ipotesi di connessione per dipendenza e cumulo oggettivo di causa che, stante il nuovo art .281 nonies c.p.c., impone al G.I. di ordinarne la riunione e, all’esito dell’istruttoria di rimetterle al collegio che pronuncerà su tutte le domande, salva separazione (art 279 comm. II n. 5 cpc).

Nella specie pertanto ex art 281 octies c.p.c. il giudice ha l’obbligo di rimettere la causa al collegio, provvedendo ai sensi degli art 187, 188, 189 cpc, previa remissione in ruolo della causa e notiziazione del P.M., onde consentirgli come detto di svolgere proprie autonome conclusioni, sussistendo in difetto, nullità assoluta dell’intero procedimento e dell’eventuale sentenza per violazione delle norme sull’integrità del contraddittorio, riconducibile all’ipotesi di cui all’art 158 c.p.c. (C. 21.5.98 n 5067, C. 6.3.92 n 2699, C. 26.6.92 n 7992 e altre conformi).

SULLA AMMISSIBILITA’ DELLA QUERELA DI FALSO

Sul punto si è invece ribadito l’orientamento costante della Suprema Corte che, trattandosi di querela proposta, in via principale, rileva come non siano sindacabili dal Giudice né tantomeno dalla controparte, le ragioni di fatto per cui la stessa è proposta, dovendosi attenere l’esame esclusivamente al giudizio sull’autenticità o meno dell’atto e/o sulla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute. In particolare, si è affermato che “nel giudizio in via principale il giudice non può sindacare la rilevanza del documento rispetto ai fatti che si intendono provare, ma deve accertare la sussistenza di una contestazione sulla genuinità del documento” (C. 27.7.91 n. 9013).

Né, d’altro canto, può, sensatamente, affermarsi che il Movimento per la Giustizia non avrebbe interesse a coltivare la proposta querela principale di falso, posto che al di là dell’evidente abnormità di tale poco meditata considerazione, in palese violazione dell’art. 112 c.p.c. (per cui sussiste l’ineludibile obbligo, da parte del giudice, di pronunciare su tutte le domande), appare ictu oculi palese che l’accertamento delle denunciate falsità materiali e/o ideologiche degli atti impugnati, è strettamente funzionale alla dimostrazione della sussistenza di una più ampia azione persecutoria paralegale, senza esclusione di mezzi, volta a paralizzare le stesse iniziative giudiziarie intraprese dall’attrice a tutela delle sue attività e diritti fondamentali.

Come si può permettere che il Comune di Milano, capitale del Volontariato, lasci da oltre 5 anni una ONLUS, per quanto scomoda, priva di qualsiasi sostegno e sede dove continuare le proprie attività umanitarie, violando i più inderogabili doveri di solidarietà politica ed economica?

Domande tutte, a cui si confida, saprà dare esaustiva e congrua risposta riparatoria, l’emananda sentenza.

 

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